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Happy Bed and Breakfast a Roma Happy Guest Guest

 

Dal sito SPAZIO ANBBA

Secondo le norme regionali in vigore costituiscono attività ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.

L'apertura di un B&B è facile: è sufficiente recarsi presso l'Ufficio Turistico del proprio Comune di residenza (o presso l'APT o IAT locale) e fare denuncia di inizio attività, comunicando i prezzi che si intendono praticare. I prezzi con il timbro del Comune andranno poi affissi dietro alla porta della camera degli ospiti. Naturalmente in quella regione deve essere in vigore una legge regionale sul B&B.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA', istituto giuridico disciplinato dall'art.19 della L. 241/90. Ai sensi di detta norma l'esercizio dell'attivita' e' intrapreso sulla base di una denuncia di inizio attivita' (compilata in carta semplice, su appositi moduli) presentata all'Amministrazione competente (Comune). Il privato puo' intraprendere l'attivita' a decorrere dalla presentazione della denuncia. Spetta alla suddetta Amministrazione verificare le sussistenza dei requisiti di legge e disporre entro 60 gg. il divieto di prosecuzione dell'attivita'

Per le procedure qui descritte, sono comunque previste delle particolarità, anche in base a regolmenti regionali, qui difficilmente riassumibili. Le due eccezioni più importanti, però le sottoponiamo subito alla Vostra attenzione.

In particolare, in Emilia Romagna la denuncia dei prezzi, compilata in apposito modulo, deve essere inviata alla Provincia - Ufficio del Turismo, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno con efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. La Provincia, dopo una accurata verifica, provvederà a rispedirla vidimata, unitamente alla tabella, all'operatore turistico. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione. La tabella di cui sopra deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti. (Fonte: Ufficio Turismo della Provincia Forlì-Cesena).

Per la Regione Toscana è in atto una deregolamentazione importante: clicca qui.

I prezzi: Sempre con riferimento alla normativa vigente in materia di prezzi, informiamo i gestori di B&B che i prezzi sono liberamente determinati dai gestori, e che ai sensi del Decreto Ministro del Turismo e dello Spettacolo 16 ottobre 1991, "i soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione (dei prezzi) non possono praticare prezzi superiori ai massimi, né inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

1. gruppi organizzati composti di almeno 10 persone;

2. ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a 15 giorni;

3. bambini al di sotto di 6 anni; 4. guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1."


Il servizio dovrà essere accurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. Il che non vuol dire che dovrete servire alimenti confezionati industriali, nè che l'inderogabilità a questa regola sia assoluta: eccezioni e prassi oramai consolidate sono note agli operatori eelle varie regioni italiane. Tutta la normativa sanitaria è in evoluzione.


Le norme al riguardo sono a carattere regionale e, dopo un input decisivo dato al fenomeno in oggetto dalla Regione Lazio, che è stata la prima a legiferare (L. n° 18 del 29 maggio 1997), ora anche le altre regioni italiane, a partire dal Veneto, tengono il passo.    Questa attività non richiede partita IVA, né alcuna autorizzazione particolare.

Per la Regione Sicilia la Partita IVA è richiesta al solo fine dell'erogazione dei fondi regionali (previsti ma ancora non disponibili!) e non come requisito essenziale.

Ai fini fiscali, infatti, secondo due risoluzioni emesse dal Ministero delle Finanze, la n° 180/e del 14/12/98 1 e la n° 155 del 13/10/2000 l'attività di B&B è fuori dal campo IVA se esercitata in modo saltuario cioè in una maniera non organizzata come impresa e non continuativa: in tal modo non dovrà emettere alcun documento fiscale all'atto del pagamento.

L'ANBBA in passato, nel Suo Codice di Autoregolamentazione, ha stabilito per i propri soci, mancando al riguardo alcun riferimento normativo, che l'attività fosse saltuaria se interrotta annualmente per almeno 60 giorni anche non continuativi. Tale interruzione, che va comunicata al proprio Comune, non è mai stata ne lo è tuttora, un'indice sufficiente di "occasionalita" dell'attività. Per conoscere i nuovi parametri che l'Associazione Nazionale pone a conoscenza dei propri soci è necessario associarsi, anche con la quota minima. Questa forma di autodisciplina interna è un buon riferimento anche per il legislatore.

Ai fini Irpef, sarà necessario rilasciare al cliente una ricevuta semplice non fiscale. Sulle ricevute emesse di importo superiore ad Euro 77,47 va posta una marca da bollo da Euro 1,29 ed anche sulle ricevute emesse di importo minore se il vostro Ospite se la deve scaricare. Tale ricevuta sarà del tipo madre-figlia, numerata progressivamente, con la data del pagamento. La copia che rimane nelle mani del gestore, costituisce reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi, da indicare nel Modello Unico nel quadro "L" (attività commerciali svolte in via occasionale) al netto dei costi sostenuti (scontrini del pane, bibite, ecc.) inerenti l'attività.

La procedura per aprire un B&B è molto semplice E' sufficiente disporre dei locali in proprietà o in affitto (in alcune regioni può essere utilizzata solo l'abitazione di residenza) e recarsi presso l'Ufficio turistico del proprio Comune oppure presso l'Azienda di Promozione Turistica (questa ultima soluzione vale per i grandi centri urbani). Una volta comunicati i prezzi all'Ufficio di cui sopra e dimostrata l'abitabilità dei propri locali, dal giorno seguente l'attività è in regola (tranne alcune recenti eccezioni come in Campania, (v. art. 2 della legge), dove ci vogliono 30 gg. di attesa). Ricordatevi di affiggere i prezzi alla porta di ogni camera da letto: un vigile urbano infatti passerà a controllare che i prezzi siano esposti e che i locali siano idonei.

E' sufficiente quindi disporre dei locali in proprietà o in affitto (in alcune regioni può essere utilizzata solo l'abitazione di residenza) e inviare una domanda in carta da bollo all'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.

Quanto alla denuncia delle persone alloggiate all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri), il gestore di B&B è tenuto sempre ad effettuarla (è la nuova Legge Quadro sul Turismo che lo dice, art.8).

Infine il gestore, ai fini della rilevazione statistica, deve comunicare alla Provincia, su apposito modello ISTAT, il movimento degli ospiti. La frequenza di questa comunicazione e i modelli da compilare si richiedono alla Provincia o all'Ufficio Turistico del proprio Comune.

I requisiti minimi da rispettare

Numero delle camere


Possono essere utilizzate un massimo di tre camere da letto. L'Abruzzo e l'Emilia Romagna ne prevedono 4.
A seconda delle Regioni, poi, il numero massimo di posti letto totali può variare. Ad esempio nel Lazio sono sei letti, invece nel Veneto il numero massimo di posti non è determinato.

Per vedere il numero di posti letto per ogni regione Vi invitiamo comunque a consultare la banca dati di ANBBA delle leggi regionali sul B&B alla pagina http://www.anbba.it/leggi1.htm .

Superficie locali


Le superfici delle camere, di norma, sono le seguenti:

I criteri di fissazione delle superfici delle camere in rapporto ai letti, sono definiti dal DPR 1437/1970, art. 1.

C'è da precisare, tuttavia, che tali parametri sono uguali nella gran parte dei Comuni d'Italia, ma non in tutti. Basterà una telefonata alla Ulss di competenza per avere i requisiti di cui sopra per l'abitabilità nel proprio Comune.
Per informazioni al riguardo potrete telefonare alla nostra Segreteria che, se necessario, Vi porrà in contatto con un tecnico abilitato.

Requisiti igenico-sanitari


Il bagno (almeno uno per il totale delle tre camere), dovrà essere completo di:

Inoltre dovranno essere erogate in tutti i locali energia elettrica, acqua calda, riscaldamento. Detti impianti dovranno soddisfare i requisiti di legge per la "messa a norma" degli stessi. Per ognuno di essi dovrà essere rilasciata, a cura di un tecnico o di un installatore di impianti, la cd. "dichiarazione di conformità" alle leggi di cui l'elenco è dato di seguito.

1. L. n° 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti"
2. DPR 447 del 6/12/91 regolamento di attuazione della 46/90
3. L. n° 10/91 "Norme per generali l'attuazione del Piano Energetico Nazionale (…)"
4. DPR 412 del 26/08/93 regolamento di attuazione della 10/91

La "messa a norma" in particolare riguarda:

Questa "messa a norma" riguarda comunque tutte le civili abitazioni attraverso le leggi prima elencate.

L'arredamento della camera da letto


La dotazione minima, chiesta dalle leggi regionali, comprende:

Pulizia dei locali e fornitura della biancheria


Due dei servizi principali dell'attività sono la pulizia dei locali e la fornitura della biancheria. Mentre la prima deve avvenire di norma quotidianamente, la seconda deve essere effettuata almeno due volte a settimana. Alcune leggi regionali, come quelle del Lazio, chiedono un cambio biancheria una volta a settimana. Non vi sono altre specifiche riguardo ai detersivi da usare o alla qualità della biancheria.

La somministrazione degli alimenti


Sta cadendo in disuso l'obbligo di adozione da parte dei gestori di b&b del Libretto Sanitario rilasciato dalle ASL. Questa è una novità che prende atto della realtà di fatto, per cui è possibile, in generale, somministrare alimenti all'ospite esclusivamente per le prime colazioni (breakfast), purchè si utilizzino alimenti confezionati da chi per legge li può produrre (vedi sotto).

L' Associazione nazionale prende atto per contro delle novità normative in materia Sanitaria ed ha in progetto l'elaborazione di un proprio Codice di Autoregolamentazione Sanitaria HACCP da dare gratuitamente ai B&B affiliati, nel momento in cui questo codice verrà richiesto dalle ASL ai B&B.

Il Codice di Autoregolamentazione Sanitaria HACCP è infatti un requisito obbligatorio delle strutture ricettive che somministrano pasti al pubblico, ex L. 155/97 che recepisce la Direttiva Europea 43/97, per la quale è interessato dall'HACCP "ogni soggetto pubblico o privato, che esercita una o più delle seguenti attività.... (segue l'elenco delle attività esaurendo praticamente ogni attore del ricettivo che somministra cibi all'ospite)". Noi crediamo che l'adempoimento a sottoscrivere questo Codice di Autoregolamentazione verrà presto imposto anche ai B&B, poichè è già legge dello Stato e comunque, nel momento in cui un B&B se lo vede chiedere dalla ASL, potrà con fiducia associarsi all' ANBBA che consegnerà al socio copia gratuita di questo codice da compilare, sottoscrivere e copnsegnare alla ASL di zona.

A parte le novità di settore appena affrontate, il servizio di breakfast dovrà essere accurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione,

Le leggi regionali comunque prevedono che, senza un'autorizzazione specifica della Camera di Commercio alla somministrazione di alimenti, e la conseguente apertura di partita IVA, per l'attività di Bed & Breakfast possono venire offerte all'ospite solo le prime colazioni, con alimenti confezionati e sigillati o al massimo riscaldati senza alcun tipo di manipolazione. Il che non vuol dire che dovrete servire alimenti confezionati industriali, nè che l'inderogabilità a questa regola sia assoluta: eccezioni e prassi oramai consolidate sono note agli operatori eelle varie regioni italiane.

Per cui si organizza un buon buffet acquistando i cibi freschi presso gli artigiani locali (pasticcerie, Panetterie, ecc), cercando di privilegiare alimenti tipici dl luogo e, se possibile, freschi di giornata.

Tutta la normativa sanitaria è comunque in evoluzione. Per cibi confezionati si intendono quegli alimenti posti in confezioni chiuse e con data di scadenza fissata dal produttore, (prodotti industriali, di pasticceria ecc.). Detti alimenti devono essere monouso, ossia una volta aperta la confezione devono essere consumati in giornata e le parti rimanenti di quella confezione non possono essere più offerti agli ospiti nei giorni successivi. Lo stesso discorso vale per i surgelati, anche se per praticità è ammesso il consumo degli alimenti della confezione aperta nell'arco di tempo di due giorni.

Queste regole servono in ogni caso per identificare il responsabile di eventuali cibi avariati, che è sempre il produttore se il gestore di B&B si attiene scrupolosamente a quanto detto. Il gestore infatti, che peraltro non è autorizzato a somministrare alimenti sfusi a parte frutta e pane la cui freschezza è facilmente riconoscibile, se rispetta le date di scadenza e le regole suddette evita in tal modo pene e sanzioni nel caso di cibi avariati. In ogni caso l'onere della prova è a carico del gestore. Il latte, che va acquistato pastorizzato, il caffè ed il tè possono essere preparati al momento. Il tipo di colazione, quindi, che è possibile servire esclude la possibilità di preparare cibi in casa (torte, omelettes, ecc…).

L'associazione caldeggia il consumo dei cibi tipici di luoghi di produzione (es. formaggi, salumi ecc.). Non è infatti vietato comperare prodotti sfusi presso negozi del luogo a patto che i cibi, come detto, vengano consumati in giornata, freschissimi.
Il latte, che va acquistato pastorizzato, il caffè ed il tè possono essere preparati al momento. Il tipo di colazione, quindi, che è possibile servire esclude la possibilità di preparare cibi in casa (torte, omelettes, ecc…). Infine il turista ospitato può anche preparare da sé la colazione, tenendo comunque conto delle misure minime richieste dalle cucine e dai locali adibiti a breakfast (v. sopra).

 

 

Dal sito della regione Toscana  http://www.rete.toscana.it

Normativa statale


PREMESSA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 27 DICEMBRE 1947 (G.U. 27
dicembre 1947, n°298)

LEGGE 29 MARZO 2001, N°135 - RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
DEL TURISMO (G.U. 20 aprile 2001, n°92)

DPCM 13 SETTEMBRE 2002 - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO FRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SUI PRINCÌPI PER L'ARMONIZZAZIONE, LA
VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO (G.U. 25 settembre
2002, n°225)

LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N°431 - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL
RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (G.U. 15 dicembre 1998,
n°292 S.O.)

D.LVO 26 MAGGIO 1997, N°155 - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/43/CEE E
96/3/CE CONCERNENTI L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (G.U. 13 giugno 1997,
n°136, S.O. n°118)

LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N°488 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415, RECANTE
MODIFICHE ALLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, IN TEMA DI DISCIPLINA ORGANICA
DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO E NORME PER
L'AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (G.U. 21 dicembre 1992, n°299)

LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N°215 - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA
FEMMINILE (G.U. 7 marzo 1992, n°56)

LEGGE 25 AGOSTO 1991, N°287 - AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA
SULL'INSEDIAMENTO E SULL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI (G.U. 3 settembre
1991, n°206


LEGGE 25 AGOSTO 1991, N°284 - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DEL SETTORE
TURISTICO E INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (G.U. 2 settembre 1991,
n°205)

LEGGE 8 MARZO 1991, N°81 - LEGGE QUADRO PER LA PROFESSIONE DI
MAESTRO DI SCI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO
DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA (G.U. 16 marzo 1991, n°64)

LEGGE 11 OTTOBRE 1990, N°292 - ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE
ITALIANO PER IL TURISMO (G.U. 19 ottobre 1990, n°245)

LEGGE 2 GENNAIO 1989, N°6 - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA
ALPINA (G.U. 12 gennaio 1989, n°9)

LEGGE 5 DICEMBRE 1985, N°730 - DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO (G.U. 16
dicembre 1985, n°295)

CODICE CIVILE - LIBRO IV

CODICE DELLA NAVIGAZIONE - TITOLO II

REGOLAMENTO AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA - LIBRO I

RD 18 GIUGNO 1931, N°773 T.U.L.P.S. - TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA
SICUREZZA "APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA
SICUREZZA" (G.U. 26 giugno 1931, n°146)

RD 6 MAGGIO 1940, N°635 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931, N°773 DELLE LEGGI DI PUBBLICA
SICUREZZA (G.U. 26 giugno 1940, n°149)

RD 27 LUGLIO 1934, N°1265 - APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SANITARIE (G.U. 9 agosto 1934, n°186, S.O.)

LEGGE 30 APRILE 1962, N°283 - MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262
DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265:
DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE
ALIMENTARI E DELLE BEVANDE (G.U. 4 giugno 1962, n°139)

RD 24 MAGGIO 1925, N°1102 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE
MIGLIORIE IGIENICHE NEGLI ALBERGHI (G.U. 9 luglio 1925, n°157)

DPR 26 MARZO 1980, N°327 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 30
APRILE 1962, N°283 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI DISCIPLINA
IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E
DELLE BEVANDE (G.U. 16 luglio 1980, n°193)

DM 5 LUGLIO 1975 - MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI, 20 GIUGNO
1896, RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI
PRINCIPALI DEI LOCALI DI ABITAZIONE (G.U. 18 luglio 1975, n°190)

DM 23 LUGLIO 1999, N°349 - REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA GESTIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE
DI PACCHETTO TURISTICO (G.U. 1 ottobre 1999, n°240)


DM 9 APRILE 1994 - APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE
INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE
TURISTICO-ALBERGHIERE (G.U. 26 aprile 1994, n°95)

Recepimento normativa comunitaria internazionale

PREMESSA

D.LGS. 20 SETTEMBRE 2002, N°229 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/42/CE
CHE ISTITUISCE UN MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PER LE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI DISCIPLINATE DALLE DIRETTIVE DI LIBERALIZZAZIONE E
DALLE DIRETTIVE RECANTI MISURE TRANSITORIE E CHE COMPLETA IL SISTEMA
GENERALE DI RICONOSCIMENTO DELLE UALIFICHE (G.U. 22 ottobre 2002, n°248)

D.LGS. 17 MARZO 1995, N°111 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 90/314/CEE
CONCERNENTE I VIAGGI, LE VACANZE ED I CIRCUITI "TUTTO COMPRESO" (G.U. 14
aprile 1995, n°88)

D.LGS. 2 MAGGIO 1994, N°319 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/51/CEE
RELATIVA AD UN SECONDO SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 89/48/CEE (G.U. 28
maggio 1994, n°123 S.O.)

D.LGS. 25 GENNAIO 1992, N°74 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 84/450/CEE,
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 97/55/CE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
INGANNEVOLE E COMPARATIVA (G.U. 13 febbraio 1992, n°36 S.O.)

D.LGS. 23 NOVEMBRE 1991, N°392 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
82/470/CEE NELLA PARTE CONCERNENTE GLI AGENTI DI VIAGGIO E TURISMO, A
NORMA DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 428 (LEGGE COMUNITARIA
1990) (G.U. 12 dicembre 1991, n°291 S.O.)

D.LGS. 23 NOVEMBRE 1991, N°391 - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N.
75/368/CEE E N. 75/369/CEE CONCERNENTI L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE VARIE, A NORMA DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.
428 (LEGGE COMUNITARIA 1990) (G.U. 12 dicembre 1991, n°291 S.O.)

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N°1084 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO (CCV),
FIRMATA A BRUXELLES IL 23 APRILE 1970 (G.U. 17 febbraio 1978, n°48 S.O.)

DPR 13 DICEMBRE 1995 - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI
GUIDE TURISTICHE (G.U. 28 febbraio 1996, n°49)